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Legge 14/02/1963 n. 60

17. L'ammortamento delle operazioni di credito previste dall'articolo precedente sarà compiuto in venti anni. La quota annuale di ammortamento viene fissato nel 6,5 per cento comprensivo della quota capitale, degli interessi e della quota spettante agli istituti di credito a copertura delle proprie spese di amministrazione, delle spese per imposte e di ogni altro onere, ivi compresi i diritti di commissione, nella misura che verrà stabilita con la convenzione che sarà stipulata allo scopo fra la Gestione case per lavoratori e i singoli Istituti prescelti. Tale convenzione sarà approvata con decreto del Ministro per il tesoro e del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale. Le annualità di ammortamento e gli interessi saranno versati dagli istituti alla Gestione case per lavoratori, previa detrazione della quota ad essi spettante in base alla convenzione, a rimborso delle anticipazioni. Gli istituti faranno versamenti alle date stabilite anche se non avranno ricevuto dai mutuatari le corrispondenti annualità. Oltre al pagamento delle annualità e degli interessi nella suddetta misura, gli istituti non potranno far gravare altri oneri sui mutuatari, a qualsiasi titolo, ad eccezione degli interessi di mora da determinarsi ai sensi dell'art. 1224 del codice civile. La Gestione case per lavoratori costituisce un fondo di garanzia autonomo avente la finalità di garantire gli Istituti di credito dai rischi derivanti da esecuzioni forzate contro mutuatari inadempienti. Tale fondo sarà alimentato con il 15 per cento dell'ammontare degli interessi relativi ai mutui concessi. Gli istituti di credito potranno sospendere il versamento alla Gestione case per lavoratori dele quote di ammortamento per capitali ed interessi nell'ipotesi di mancato versamento di due quote semestrali da parte del mutuatario sempre quando, da parte degli istituti stessi, sia stata iniziata la procedura esecutiva di esproprio. Nell'ipotesi di esito totalmente o parzialmente negativo della procedura esecutiva di esproprio, gli istituti di credito saranno automaticamente surrogati dal fondo di garanzia in tutte le loro obbligazioni verso la Gestione case per lavoratori.

18. La concessione dei prestiti da parte degli istituti di credito ai singoli lavoratori che saranno stati ammessi ad usufruire in seguito a richiesta di costruzione di nuovo alloggio, sarà subordinata all'accertamento da parte degli istituti autonomi delle case popolari sulla idoneità dei progetti predisposti a cura degli interessati, in relazione alla loro residenza, ed alle norme tecniche e ai costi fissati dal Comitato e dalla Gestione nelle rispettive competenze. Gli istituti autonomi per le case popolari dovranno in ogni caso attestare la validità della dichiarazione dell'interessato circa il valore presunto dell'opera da costruire o da acquistare al fine del calcolo dell'ammontare del prestito. Nel caso di prestito concesso per costruzione, gli istituti di credito provvederanno alla erogazione di esso a misura dell'avanzamento regolare dei lavori di costruzione dell'alloggio cui il prestito stesso ha riferimento, con il rispetto delle modalità stabilite dalle norme di attuazione della presente legge.

19. All'attuazione del programma decennale provvede la Gestione case per lavoratori, di cui al primo comma del precedente art. 1. La Gestione, con sede in Roma, ha personalità giuridica pubblica ed è sottoposta alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. La Gestione ha facoltà di avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato nei giudizi attivi e passivi avanti le magistrature ordinarie e speciali e nelle controversie avanti i collegi arbitrali.

20. Sono organi della Gestione case per i lavoratori:

1) il presidente;

2) il Consiglio di amministrazione;

3) il Collegio dei sindaci. Il Consiglio di amministrazione della Gestione case per lavoratori è composto del presidente e dei seguenti membri, nominati con decreto del Presidente del Consiglio, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per il tesoro e per i lavori pubblici:

1) un rappresentante per ciascuno dei Ministeri del lavoro e della previdenza sociale, dei lavori pubblici e del tesoro, scelti tra i funzionari di categoria non inferiore a ispettore generale o equiparato;

2) tre rappresentanti dei lavoratori e due rappresentanti dei datori di lavoro appartenenti alle categorie previste dall'art. 10, lettera c), scelti fra quelli designati dalle organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative;

3) due rappresentanti delle organizzazioni cooperative maggiormente rappresentative;

4) un esperto in materie economiche e un ingegnere e un architetto entrambi esperti in materia urbanistica da scegliere in una terna formata dai Consigli nazionali dell'ordine;

5) un rappresentante degli istituti autonomi per le case popolari, desi gnato dal Ministro per i lavori pubblici. Il Consiglio di amministrazione elegge nel proprio seno il presidente al quale compete la rappresentanza legale della Gestione case per lavoratori. I rappresentanti dei Ministeri del lavoro e della previdenza sociale e dei lavori pubblici sono di diritto vicepresidenti. I componenti del Consiglio di amministrazione e il presidente durano in carica 5 anni e possono essere riconfermati. Il direttore generale della Gestione case per i lavoratori è nominato dal Consiglio di amministrazione in base alle norme stabilite nel regolamento organico del personale con delibera da approvarsi dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale. Il direttore generale interviene con voto consultivo alle sedute del Consiglio di amministrazione. Il Collegio dei sindaci della Gestione è nominato con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per il tesoro e per i lavori pubblici ed è composto di tre membri effettivi e tre supplenti, così designati: un sindaco effettivo con funzioni di presidente ed un sindaco supplente, dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; un sindaco effettivo ed uno supplente dal Ministro per il tesoro; un sindaco effettivo ed uno supplente dal Ministro per i lavori pubblici.

21. Il Governo è autorizzato a promuovere, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la costituzione di un Comitato per il coordinamento del programma decennale di costruzione di case per lavoratori, con gli altri interventi diretti e indiretti dello Stato per la costruzione di alloggi, nel quadro della programmazione economica nazionale.

22. L'esercizio finanziario della Gestione coincide con quella dello Stato. Il bilancio annuale, chiuso alla fine di ogni esercizio, è presentato per l'approvazione, entro i quattro mesi successivi, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, corredato delle relazioni dell'Organo amministrativo e del Collegio sindacale.

23. In relazione all'esecuzione dei piani previsti dalla presente legge sono compiti della Gestione:

a) gestire i fondi destinati alla esecuzione dei programmi, anche mediante lo sconto dei contributi statali e di ogni altro provento previsto dall'art. 10, nonché effettuare le operazioni di tesoreria, necessarie al conseguimento dei fini della Gestione;

b) sovraintendere alla esecuzione dei piani esercitando, in relazione alla esecuzione stessa, azioni di indirizzo e di vigilanza sugli istituti autonomi per le case popolari;

c) fissare le norme tecniche di esecuzione delle costruzioni, con speciale riferimento alla progettazione;

d) designare le stazioni appaltanti competenti per territorio;

e) predisporre attraverso appositi concorsi biennali, l'albo nazionale dei progettisti al quale avranno l'obbligo di ricorrere tutti gli enti preposti alle costruzioni, per la scelta dei professionisti da incaricare della redazione dei progetti relativi alla costruzione di alloggi compresi nei settori previsti nei nn. 1) e 2) dell'art. 15;

f) designare il rappresentante delle Commissioni comunali o consortili previste dall'art. 11 della legge 18 aprile 1962, n. 167;

g) provvedere, d'intesa con le Amministrazioni comunali interessate, alla predisposizione dei progetti relativi ai servizi pubblici e alle attrezzature dei quartieri di cui al secondo comma dell'art. 14 e, direttamente, od attraverso le amministrazioni comunali stesse od altri enti, alla esecuzione di essi entro i limiti di spesa, fissati dal Comitato centrale;

h) adempiere al compito di attuare la liquidazione del patrimonio della Gestione I.N.A.-Casa nonché agli altri compiti previsti dalla presente legge e dalle norme di attuazione;

i) provvedere alla manutenzione straordinaria e alle opere integrative ritenute indispensabili dagli accertamenti tecnici agli alloggi richiesti in proprietà immediata da parte degli assegnatari;

l) promuovere studi e ricerche operative nel settore dell'edilizia residenziale e predisporre l'attuazione dei progetti pilota;

m) d'intesa con i comitati provinciali, istituire il servizio sociale in favore delle famiglie dei lavoratori assegnatari. Le deliberazioni relative alle direttive tecniche generali per l'attuazione dei piani pluriennali sono sottoposte all'approvazione del Consiglio superiore dei lavori pubblici. Il Ministero dei lavori pubblici esercita la vigilanza in ordine all'osservanza di tali direttive.

24. In ciascuna Provincia, con deliberazione del Comitato centrale, è istituito, secondo i criteri previsti dalle norme di attuazione della presente legge, un Comitato provinciale composto dei rappresentanti dei Ministeri, degli Enti ed associazioni che hanno rappresentanza nel Comitato centrale ed in cui sia garantita anche la rappresentanza dei comuni. Deve essere sentito il parere dei Comitati provinciali per quanto attiene alla ripartizione dei fondi nell'ambito della Provincia. Essi possono essere inoltre interpellati in ogni questione relativa alla attuazione dei piani.

25. All'acquisizione delle aree edificabili necessarie all'attuazione delle costruzioni previste dalla presente legge provvederà la Gestione, salvi i casi previsti dai numeri 3) e 4) dell'art. 15. Le aree fabbricabili necessarie all'attuazione delle costruzioni previste dalla presente legge dovranno essere prescelte, per ogni località, nell'ambito delle zone destinate alla costruzione di alloggi a carattere economico o popolare dai piani di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, salvo per i settori previsti ai nn. 2), 3) e 4) dell'art. 15 nel solo caso che:

a) le aziende concedano le aree a condizione di favore;

b) le cooperative o gli assegnatari dei prestiti provvedano direttamente all'acquisto delle aree. Allo scopo suddetto è ammessa l'espropriazione per causa di pubblica utilità, con l'applicazione delle norme della legge 15 gennaio 1885, n. 2892. La dichiarazione di pubblica utilità è fatta, in tal caso, dal Prefetto della Provincia nella quale debbono eseguirsi le costruzioni. Spetta altresì al Prefetto di dichiarare la urgenza e la indifferibilità delle opere agli effetti dell'occupazione temporanea dell'area della quale è chiesta l'espropriazione.

26. In aggiunta a quanto stabilito dall'art. 15 la Gestione è autorizzata a realizzare alloggi per lavoratori residenti in stabili ed in complessi edilizi che, pur non essendo dichiarati inabitabili, presentino tuttavia gravi difetti di funzionalità per vetustà od altre cause anche se gli stabili od i complessi edilizi siano ubicati in centro di importanza monumentale, storica o turistica, che presentino difetti nei riguardi dell'igiene, dell'ornato edilizio e dell'estetica e che debbano conseguentemente subire modificazioni per bonifica igienica o conservazione dell'ambiente tradizionale e che, per precedenti vincoli esistenti, non possano essere demoliti.

27. La esecuzione dei programmi nelle singole province, in riferimento alla costruzione degli alloggi, è affidata agli istituti autonomi per le case popolari, i quali agiranno in base a quanto disposto dalla presente legge e dalle norme per la sua attuazione. Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per i lavori pubblici, sarà fissata, in relazione alla esecuzione di ogni piano pluriennale, la percentuale spettante agli istituti autonomi per le case popolari quale rimborso di spese incontrate per le funzioni da essi esercitate. Il Comitato fisserà altresì i rimborsi spettanti agli altri enti prescelti quali stazioni appaltanti per la esecuzione delle opere previste dai piani. Il Comitato centrale provvederà a stanziare i fondi necessari ad assicurare per ogni piano pluriennale l'acquisto delle aree occorrenti al loro svolgimento nell'ambito delle zone comprese nei piani formati ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 167. Le aree dovranno essere acquisite dalla Gestione in misura eccedente lo stretto fabbisogno per la costruzione dei fabbricati destinati all'abitazione, in modo che sia consentito provvedere alla necessità di spazio relativa a tutti i servizi occorrenti alla vita dei quartieri previsti dall'art. 14.

 

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